Art. 7
Regolamento

Art. 7

7 / 20
In vigore dal 1 dic 1899
Il presidente convoca il consiglio direttivo almeno una volta al mese, ed inoltre quando sianvi affari urgenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la metà più uno dei componenti il consiglio. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, ed in caso di parità sarà preponderante quello del presidente. In assenza dal presidente le adunanze saranno presiedute e dirette dal consigliere più anziano di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-7