Regolamento
Art. 20
20 / 20In vigore dal 1 dic 1899
Con norme interne, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, potrà essere provveduto a quanto non è previsto dal presente regolamento.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
A. SALANDRA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-20