Art. 19
Regolamento

Art. 19

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In vigore dal 1 dic 1899
Terminati gli esami ed in base al risultato di essi, il direttore propone al consiglio direttivo l'assegnazione dei premi, i quali sono di 1° e di 2° grado, e consistono in libretti della cassa di risparmio postale per somme da stabilirsi dal consiglio direttivo, entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio approvato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-19