Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 1 dic 1899
Alla fine di ogni anno si daranno gli esami di promozione e di licenza, i quali si terranno dinanzi ad una commissione composta del presidente del consiglio direttivo, o di un suo rappresentante, del direttore della scuola, dell'insegnante della materia su cui deve farsi lo esame e di un delegato della camera di commercio. Gli esami consisteranno in prove orali e scritte, saggi di disegno ed esercitazioni pratiche in officina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-18