Art. 15
Regolamento

Art. 15

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In vigore dal 1 dic 1899
Alla fine dell'anno scolastico il direttore della scuola prepara per la approvazione del consiglio direttivo, agli effetti dell' lettera d una relazione particolareggiata sull'andamento della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-15