Art. 14
Regolamento

Art. 14

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In vigore dal 1 dic 1899
Il direttore della scuola è responsabile del buon andamento dell'istituto e provvede all'osservanza dei regolamenti. Tiene il registro delle iscrizioni degli alunni, degli esami di ammissione e di promozione; tiene nota degli alunni che hanno eseguito il pagamento delle tasse di ammissione e di coloro che ne fossero dispensati. Vigila assiduamente sull'andamento dei corsi e delle officine, ed interviene di quando in quando alle lezioni per accertarsi delle condizioni dell'insegnamento e dello svolgimento dei programmi. Pronuncia in via d'urgenza e di accordo coi professori le pene disciplinari per gli alunni, dandone notizia al consiglio direttivo. Nell'assenza dei professori provvede alla loro temporanea supplenza, e ne dà avviso, ove ne sia il caso, al consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-14