Art. 44
Statuto organico

Art. 44

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In vigore dal 19 ott 1899
Il consiglio tecnico dell'istituto è costituito da tutti i capi-tecnici di aziende e di laboratorii, e dal direttore dell'istituto. Sono attribuzioni del consiglio tecnico: 1° studiare e risolvere tutte le quistioni e gli affari che possono riguardare il buon andamento delle aziende e dei laboratori, sottoponendo i suoi voti alla commissione amministrativa e di vigilanza; 2° risolvere tutti i quesiti, che la commissione stessa potesse proporre per il buon andamento dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-44