Art. 27
Statuto organico

Art. 27

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In vigore dal 19 ott 1899
Potranno essere ammessi alla scuola pratica anche giovani estranei al convitto, purchè soddisfino a tutte le condizioni prescritte dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-27