Art. 24
Statuto organico

Art. 24

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In vigore dal 19 ott 1899
Nel convitto annesso alla scuola pratica i giovani contadini saranno trattati come conviensi alle condizioni di uomini destinati ai lavori campestri, inspirando nel loro animo i più retti principii di moralità, di educazione civile e di amor patrio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-24