Art. 23
Statuto organico

Art. 23

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In vigore dal 19 ott 1899
Annesso alla scuola pratica sarà il podere con relative aziende speciali, destinate all'istruzione e alle esperienze pratiche degli allievi: tale podere con le dipendenti aziende verrà diretto dal direttore dell'istituto, che disporrà di quel numero di capi-tecnici e maestri d'arte necessari per il funzionamento delle aziende relative alle speciali industrie agrarie: oleificio, zootecnia e caseificio, viticoltura ed enologia, bachicoltura e apicoltura, ecc. come verrà stabilito dal regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-23