Art. 17
Statuto organico

Art. 17

17 / 46
In vigore dal 19 ott 1899
L'ordinamento dell'istituto sarà affidato al direttore che avrà alla sua dipendenza tutto il personale didattico e tecnico fissato dal ruolo organico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-17