Art. 11
Statuto organico

Art. 11

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In vigore dal 19 ott 1899
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti; tranne i casi specificati dallo statuto e dal regolamento. A parità di voti quello del presidente deciderà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-11