Art. 7
Regolamento

Art. 7

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In vigore dal 24 ago 1899
Ogni anno tutti i libri dovranno essere levati dagli scaffali, battuti e spolverati. La biblioteca per questo fine, rimarrà chiusa al pubblico durante quindici giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-7