Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 24 ago 1899
I manoscritti, gli autografi, i libri rari e preziosi non potranno essere affidati a chicchessia senza il permesso e la diretta vigilanza del bibliotecario direttore, o dell'altro bibliotecario, i quali assegneranno allo studioso un posto alla scrivania rispettiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-18