Art. 17
Regolamento

Art. 17

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In vigore dal 24 ago 1899
Le schede avranno un numero d'ordine corrispondente a quello delle cassette, nelle quali verranno disposte. Il casellario sarà tenuto dall'impiegato che sorveglia la lettura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-17