Art. 12
Regolamento

Art. 12

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In vigore dal 24 ago 1899
Le ricerche al catalogo saranno fatte dal distributore. La sala di lettura sarà sempre vigilata da uno dei bibliotecari e da uno dei sotto-bibliotecari, nonché dal bidello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-06-25;213#art-r-12