Art. 29
Regolamento organicoTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 14 giu 1899
Al sacerdote incaricato degli uffici religiosi spetta di provvedere alla custodia e nettezza della chiesa e della sacrestia annessa al collegio e degli oggetti di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-29