Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 18 mag 1899
Alla espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a senso delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1899. Reg. 219. Atti del Governo a f. 63. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. A. di San Marzano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-30;101#art-2