Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 6 giu 1899
Le nomine degl'insegnanti e dei direttori delle officine saranno fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorsi da esso banditi, ovvero sulla proposta del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-11