Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 4 feb 1899
Il consiglio di amministrazione nel concorso di tutte le richieste di ammissione valuterà a prudenza sua, il maggiore bisogno di ciascuna richiedente e conserverà gli elementi giustificativi del suo giudizio e della concessione. Le orfane hanno titolo a preferenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-9