Art. 48

Art. 48

48 / 50
In vigore dal 4 feb 1899
Per gli impiegati provenienti dalle cessate amministrazioni, assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all' è facoltativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-48