Art. 42

Art. 42

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In vigore dal 4 feb 1899
Salvo le disposizioni di ordine permanente che saranno determinate dal regolamento di contabilità, le spese per liti in corso o nascenti da gestioni anteriori al raggruppamento saranno iscritte sui bilanci speciali degli enti interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-42