Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 4 feb 1899
Gli impieghi dell'amministrazione del gruppo non conferiscono diritto a pensione. Dal conseguimento del primo stipendio o salario l'impiegato dovrà stipulare contratto di assicurazione sulla vita con quella società e con quelle norme che saranno designate dal consiglio di amministrazione in base ad accordi prestabiliti. L'amministrazione contribuirà al premio di assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario e la pagherà direttamente alla società assicuratrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-34