Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 4 feb 1899
Il bilancio del gruppo segna in attivo i contributi degli enti raggruppati in conformità dei bilanci speciali, e le entrate eventuali a favore collettivo del gruppo; segna in passivo tutte le spese per lo svolgimento della beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-28