Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 4 feb 1899
I bilanci speciali degli enti segnano in attivo, secondo le regole ordinarie di contabilità, tutte le entrate di qualsiasi natura di ciascun ente; segnano in passivo, specificandole, tutte le spese dipendenti da oneri patrimoniali e il passaggio di tutta la rendita disponibile per la beneficenza al bilancio del gruppo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-27