Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 4 feb 1899
La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per età. Compito del primo periodo è la istruzione elementare delle fanciulle secondo i programmi governativi, unitamente ai primi rudimenti dei lavori donneschi. Compito del secondo periodo è la istruzione complementare e professionale col corredo delle nozioni generali di utile applicazione nell'esercizio delle singole arti e professioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-12-29;415#art-10