Art. 63
StatutoTitolo XV

Art. 63

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In vigore dal 18 nov 1898
Per l'esecuzione del presente statuto o per quanto altro possa occorrere al buon andamento del conservatorio si provvede con apposito regolamento approvato dal ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-63