Art. 51
StatutoTitolo X

Art. 51

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In vigore dal 18 nov 1898
La direzione delle esercitazioni, dei saggi e dei concerti del conservatorio spetta al direttore. Egli può farsi coadiuvare, ed anche sostituire nella direzione delle esercitazioni, sia private che pubbliche, da alcuno dei professori tecnici o degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-51