Art. 42
StatutoTitolo VIII

Art. 42

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In vigore dal 18 nov 1898
Con le somme stanziate annualmente nel bilancio del conservatorio e colle eventuali elargizioni che venissero fornite a questo scopo, è determinato anno per anno un numero di borse di studio agli alunni italiani più poveri e più meritevoli. Queste borse sono: per gli alunni di composizione e di canto di lire 500 annue se di famiglia residente fuori di Milano; di lire 250 annue se di famiglia residente in Milano; per gli alunni di tutti gli altri corsi di lire 400 annue se di famiglia residente fuori di Milano; di lire 200 annue se di famiglia residente in Milano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-42