Art. 39
StatutoTitolo VII

Art. 39

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In vigore dal 18 nov 1898
La durata della permanenza nel corso di teoria della musica e nei corsi complementari non è fissata, essendo permesso che l'alunno acceleri questi corsi e tollerato che ripeta gli anni in cui non ottenne la promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-39