Art. 24
StatutoTitolo V

Art. 24

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In vigore dal 18 nov 1898
L'istruzione nei corsi principali è esclusivamente affidata ai professori. Essi possono farsi coadiuvare, ma non sostituire dai maestrini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-24