Col quale, a partire dal 1° luglio 1898, sono ridotte, con abbuono di parte di quota spettante all'erario, le tariffe dei trasporti di cereali in transito da Genova e da Venezia con destinazione per la Svizzera e sono ammesse altre agevolazioni per siffatti trasporti.
REGIO DECRETO · n. CCXLVI
Col quale, a partire dal 1° luglio 1898, sono ridotte, con abbuono di parte di quota spettante all'erario, le tariffe dei trasporti di cereali in transito da Genova e da Venezia con destinazione per la Svizzera e sono ammesse altre agevolazioni per siffatti trasporti.
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