Art. 7
Regolamento

Art. 7

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In vigore dal 9 ago 1898
Nei collegi riuniti per le figlie del popolo sono ammesse fanciulle napoletane, povere, di classe popolana, a preferenza orfane. Negli istituti riuniti di educazione professionale femminile sono ammesse fanciulle napoletane, povere, di civili famiglie, a preferenza orfane. Rimangono fermi i diritti attribuiti dalle tavole di fondazione a determinati ceti, classi o comuni per l'ammissione delle fanciulle ad essi appartenenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-7