Art. 60
Regolamento

Art. 60

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In vigore dal 9 ago 1898
Gl'impiegati in disponibilità saranno classificati per categoria e per idoneità. Gli idonei conserveranno per due anni il diritto ai posti vacanti nelle rispettive categorie colle norme da stabilire. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a coloro che abbiano riscosso l'assegno di disponibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-60