Art. 59
Regolamento

Art. 59

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In vigore dal 9 ago 1898
Coloro che per ritardo nell'attuazione del nuovo ruolo o per circostanze eccezionali, siano chiamati a prestar servizio temporaneo dopo il 1° gennaio 1899, riceveranno per il tempo dell'opera effettivamente prestata, la differenza tra l'assegno di disponibilità e l'ultimo stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-59