Art. 58
Regolamento

Art. 58

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In vigore dal 9 ago 1898
Agl'impiegati in disponibilità, sarà corrisposta per due anni la metà dell'ultimo loro stipendio. È data facoltà ad essi di preferire la riscossione dell'intero assegno di disponibilità in unico pagamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-58