Art. 57
Regolamento

Art. 57

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In vigore dal 9 ago 1898
Salve le eccezioni che potessero occorrere per le assunzioni dei capi di servizio, il personale dei nuovi ruoli sarà scelto per ogni categoria tra quello in ufficio al 31 dicembre 1898, secondo le norme che saranno stabilite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-57