Art. 53
Regolamento

Art. 53

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In vigore dal 9 ago 1898
I consigli di amministrazione potranno destinare determinati locali, non necessari agli usi dei gruppi, a ricoverare quali «pigionanti» donne adulte che vogliano ritirarvisi, escluso sempre il carattere claustrale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-53