Art. 31
Regolamento

Art. 31

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In vigore dal 9 ago 1898
Il numero delle fanciulle da ricoverarsi è fisso; e sarà determinato in base ai quattro quinti delle rendite disponibili desunte dai risultati di ciascun quinquennio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-31