Art. 3
Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 9 ago 1898
Il gruppo non ha patrimonio, nè interessi materiali proprii distinti dagl'interessi collettivi o singolari degli enti raggruppati. Le offerte, le oblazioni, le sovvenzioni fatte al gruppo saranno assegnate a vantaggio della gestione comune. Le donazioni, i legati, le eredità a beneficio del gruppo, senza speciale designazione di alcuno degli enti raggruppati, saranno dal consiglio di amministrazione accettate nel nome e nell'interesse collettivo ed amministrate a beneficio del bilancio comune, salva la costituzione in ente morale, da aggregare al gruppo stesso a norma di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-3