Art. 29
Regolamento

Art. 29

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In vigore dal 9 ago 1898
Il presidente può incaricare i singoli componenti del consiglio della direzione di uno o più rami di servizio e della ispezione permanente di una o più sezioni delle case dipendenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-29