Art. 27
Regolamento

Art. 27

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In vigore dal 9 ago 1898
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno quattro membri. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità il voto del presidente è preponderante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-27