Art. 24
Regolamento

Art. 24

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In vigore dal 9 ago 1898
Nei casi di assenza o d'impedimento del presidente, ne assume le funzioni il consigliere anziano di nomina fra gli eletti dal prefetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-24