Art. 22
Regolamento

Art. 22

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In vigore dal 9 ago 1898
Le nomine hanno effetto dal primo gennaio. Le surrogazioni straordinarie lungo l'anno agli effetti della durata in carica, prendono decorrenza dal primo giorno dell'anno in corso. Però il periodo sessennale s'intende sempre personale, anche se non coincide colla scadenza del turno ordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-22