Art. 16
Regolamento

Art. 16

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In vigore dal 9 ago 1898
È instituito un «Comitato di patronato per le alunne dei collegi riuniti» al fine di dare ad esse appoggio di autorità, di consiglio, di protezione. Il comitato sarà costituito da signore designate dal prefetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-16