Art. 14
Regolamento

Art. 14

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In vigore dal 9 ago 1898
È instituita a tale effetto per ogni gruppo una «Cassa di previdenza», alimentata dai sopravanzi delle rendite annuali di ciascun gruppo, a sensi dell' della legge 2 agosto 1897.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-14