Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 9 ago 1898
L'assistenza alle ragazze uscite dai collegi sarà prestata sino al loro 23° anno di età. Dessa è morale e materiale. Il consiglio di amministrazione esercita la prima con l'accertamento delle condizioni dei primi collocamenti, col facilitare, in quanto possa, i collocamenti stessi, colla vigilanza sulla condotta delle ragazze. Esercita la seconda con aiuti materiali, secondo i casi, o all'atto dell'uscita dai collegi, o con assegni supplementari di mercede, o con facilitazioni nell'alloggio qualora sienvi case disponibili e adatte nella azienda generale del gruppo, secondo le norme che saranno appositamente dettate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-13