Art. 10
Regolamento

Art. 10

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In vigore dal 9 ago 1898
L'educazione delle alunne deve esser compiuta per il 21° anno di età, raggiunto il quale non possono rimanere nella casa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-10