Art. 29
Regolamento

Art. 29

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In vigore dal 12 mag 1898
Alla fine di ciascun anno scolastico avranno luogo gli esami; gli allievi che non vi si presentassero senza giustificato motivo o non li superassero, non saranno più ammessi nell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-29