Art. 25
Regolamento

Art. 25

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In vigore dal 12 mag 1898
Per l'ammissione all'istituto, il padre dell'aspirante, o chi ne esercita la patria potestà, farà domanda per iscritto alla commissione direttiva entro il mese di settembre. La domanda conterrà nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'aspirante, come pure l'indicazione della scuola alla quale intende di applicarsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-25